Dopo aver subito molteplici differimenti, il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il Codice introduce la Riforma delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici. La riforma ha come finalità principali:
- l’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;
- la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile.
La normativa aggiornata prevede una nuova definizione di “crisi d’impresa”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Le ultime modifiche al dettato normativo prevedono alcune differenze rispetto al testo originario, ma l’obiettivo è quello di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e quindi mettere in atto le contromisure necessarie. Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure e assetti devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i “segnali” rappresentati da:
– esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
– esistenza di esposizioni debitorie (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate).
Pertanto l’imprenditore è tenuto ad adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, dotandosi di strumenti di programmazione e controllo di gestione che evitino una gestione confusionaria in caso di difficoltà. La mancanza di organizzazione oppure la sua inidoneità a raggiungere le finalità di anticipazione della crisi determinano profili di responsabilità gestionale come da Codice Civile.