Con Circolare operativa n. 4/2022, sono state definite le modalità di graduale transizione dal regime “speciale” introdotto in conseguenza dell’emergenza sanitaria a quello “ordinario” del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
In conformità a quanto già stabilito dalla Commissione europea, la Circolare limita la vigenza del Temporary Framework al 30 giugno 2022, data a partire dalla quale non saranno, pertanto, più applicabili le misure di cui all’art. 13 del Decreto Liquidità.
Le richieste presentate dal 24 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 non vedranno, però, l’integrale ripristino della disciplina ordinaria del Fondo, bensì ci sarà un periodo transitorio in cui:
1) l’importo massimo garantito per singola impresa resta pari a 5 milioni di euro;
2) viene ripristinato il modello di valutazione ai fini della concessione della garanzia, con mantenimento della possibilità di accesso anche alle imprese rientranti in fascia 5;
3) vengono ridefinite le percentuali di copertura come illustrato nella tabella che segue: