I contributi sono finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province della regione Marche. I fondi disponibili sono pari ad euro 3.050.000,00.
Soggetti Beneficiari
Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) iscritte nel registro delle imprese con una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nella regione Marche o titolari di partita IVA con luogo di esercizio dell’attività nelle Marche (fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura);
- b) operatività nella Regione Marche:
– antecedente al 24 febbraio 2016 per le aziende operanti nei comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno;
– antecedente al 26 aprile 2016 per le aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona.
- c) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente.
Tipologia di interventi ammissibili
I contributi sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, nel limite massimo della riduzione del fatturato.
Entità e forma dell’agevolazione
Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in de minimis di importo non superiore:
- ai costi della produzione nel limite massimo della riduzione del fatturato;
- a euro 50.000,00 per singola impresa beneficiaria (elevato a euro75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità)
Presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal 1°giugno 2020 al 1°settembre 2020 pena l’irricevibilità della stessa.