REGIONE MARCHE: Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo

sostegno settore viticinivolo

 

La Regione Marche sostiene gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alle richiesta di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese. Gli investimenti finanziati con la predetta misura riguardano esclusivamente la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari Euro 3.780.909,52.

La scadenza del bando è il 15 febbraio 2019.

 

Requisiti del soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono essere:

  1. Se Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., singoli o associati
    • titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
    • iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli
  2. Se Imprese di trasformazione
    • titolari di Partita IVA;
    • iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia l’attività di trasformazione sia di commercializzazione come definite ai sensi dell’articolo 2, numeri (6) e (7) del regolamento (UE) n. 702/20146.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono inoltre:

  1. essere classificabili come:

microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell’articolo 2 del titolo 1 dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 20037;

– imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, alle quali non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

oppure,

– grandi imprese che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

2.svolgere, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DM, almeno una delle seguenti attività:

– produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,

-produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,

-l’elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno

-la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi  vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente;

3.essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata (titolari di Fascicolo aziendale – cfr Definizioni);

4.essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e disposizioni nazionali applicative (cfr. Definizioni) ed aver presentato la dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2018/2019 e la dichiarazione di giacenza 2017/2018, ed impegnarsi alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2018/2019;

5.avere impianti di trasformazione sul territorio della regione Marche, risultanti da Fascicolo aziendale;

6.avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale,                                         

  1. essere in possesso delle capacità tecniche e finanziarie tali da permettere la realizzazione dell’investimento proposto;

Le imprese inoltre al momento della presentazione della domanda devono non effettuare a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino;

 

Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il progetto deve:

-riguardare investimenti finalizzati esclusivamente alla produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II del regolamento;

-prevedere investimenti per un valore di spesa totale minimo pari o superiore ad Euro 15.000,00 e comunque non superiore a Euro 1.250.000,00

-dimostrare che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato, secondo il sistema di valutazione

-essere immediatamente cantierabile. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l’opera strutturale oggetto dell’investimento al fine di assicurare l’eleggibilità della spesa e di conseguenza l’ammissibilità dell’investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all’Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno;

avere durata annuale o biennale   I progetti biennali, dovranno obbligatoriamente prevedere la richiesta di erogazione dell’anticipo dell’aiuto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria  .

Si precisa che per i progetti biennali finanziabili l’erogazione del saldo è condizionata alla disponibilità di risorse conseguenti all’approvazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse del PNS per la campagna 2019/2020;

-non essere collettivo, cioè presentato da aggregazioni temporanee di impresa o di scopo.

 

Tipologia dell’intervento

  1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini.
  2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
  3. Allestimento interno dei punti vendita aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione, all’esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
  4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all’ecommerce, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, fino al valore massimo di investimento di euro 10.000,00.
  5. L’acquisto di impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all’autoconsumo.

Non sono ammissibili le seguenti azioni:

  • investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell’ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
  • investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
  • operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell’articolo 45 del regolamento;
  • azioni che riguardano l’impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell’uva;
  • acquisto di immobili, terreni e fabbricati;

azioni effettuate tramite leasing;

  • sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria e le riparazioni.

 

Spese ammissibili e non ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di realizzazione degli investimenti, i cui interventi siano stati completati e pagati entro e non oltre il 31 agosto 2019 per gli investimenti di durata annuale, entro il 20 luglio 2020 per gli investimenti di durata biennale

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

  1. spese per investimenti che abbiano avuto inizio prima della data di presentazione della domanda di aiuto o che siano realizzati dopo il termine fissato;
  2. spese per investimenti non collocati/installati in azienda entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento;
  3. spese per l’acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell’attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;
  4. spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
  5. spese per l’acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
  6. spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell’uva;
  7. spese per attrezzature ricreative;
  8. spese per acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
  9. spese per motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
  10. spese per investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
  11. spese per investimenti finalizzati all’adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
  12. spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
  13. spese per investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi per tali investimenti. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
  14. spese per acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
  15. spese per acquisto di diritti di produzione;
  16. spese per operazioni che riguardano l’impianto/reimpianto di superfici vitate;
  17. spese per opere edili non strettamente funzionali all’introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento;
  18. spese per opere di abbellimento, manutenzione ordinaria e riparazioni;
  19. spese per opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto e test di funzionalità dei materiali;
  20. spese per lavori in economia;
  21. spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l’obbligo di iscrizione;
  22. spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
  23. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
  24. IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
  25. interessi passivi;
  26. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese bancarie di c/c postale e spese legali;
  27. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell’investimento;
  28. indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.; cc) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; dd) spese per viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali;
  29. spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l’ammissibilità dell’investimento. L’importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
  30. spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato; gg) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell’intervento ammesso all’aiuto.

 

Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Ai sensi dell’art. 5 del DM, il sostegno per gli investimenti corrisponde:

  • al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese;
  • al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie ;

al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un’impresa classificabile come grande impresa

 

Presentazione delle domande

Le domande d’aiuto devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea OP sul portale SIAN all’indirizzo www.sian.it e secondo quanto stabilito nei paragrafi 8 e 9 delle Istruzioni operative n. 51/2017, pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Le domande di aiuto debbono essere presentate entro il 15 febbraio 2019

 

 

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