Il collegato fiscale (in vigore dal 5 dicembre 2017) e la legge di Bilancio 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2018) approvati recentemente dal parlamento contengono interessanti novità per le imprese del centro Italia ubicate all’interno del cratere sismico colpito dai terremoti ad agosto ed ottobre 2016 e gennaio 2017.
Ne riepiloghiamo di seguito le novità più rilevanti.
1 – PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 Collegato fiscale, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172)
La Legge 4 dicembre 2017 n. 172, proroga il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 al 31 dicembre 2018 il precedente termine di sospensione.
Inoltre, per le attività economiche localizzate in una “zona rossa” (istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, 1° gennaio 2018), il termine di sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti è prorogato a 31 dicembre 2020.
I soggetti interessati potranno presentare domanda di sospensione o proroga del termine di una sospensione già concessa per il pagamento dei mutui e dei finanziamenti entro e non oltre il 28/02/2018. Nella richiesta di sospensione i soggetti interessati dovranno optare per la:
- SOSPENSIONE RATA INTERA: il richiedente, nel periodo della sospensione, non dovrà sostenere alcun pagamento. Durante il periodo di sospensione, gli interessi saranno calcolati al tasso previsto contrattualmente e sul debito residuo, ed imputati pro-quota, al termine della sospensione, sulle rate residue del piano di ammortamento. Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
- SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE: il richiedente, nel periodo della sospensione, dovrà sostenere solo il pagamento degli interessi calcolati sul debito residuo del mutuo al tasso previsto contrattualmente. Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa. Alla richiesta di sospensione o proroga di sospensione già concessa non saranno applicate commissioni.
2 – MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLA ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA (Legge di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205).
La legge di bilancio 2018 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2017 contiene interessanti novità per le imprese ubicate nell’area del cratere Sima Centro Italia. In particolare all’art. 1 la Legge stabilisce:
- COMMA 745: modifica del periodo di riferimento per il calcolo del calo del 25% del fatturato. La norma in esame dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 (anziché dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016).
- COMMA 746: Alle imprese individuali e familiari che hanno subito un calo del fatturato pari almeno al 25% tra settembre e dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente l’agevolazione della ZFU si estende anche ai contributi INPS dei titolati(escluso Inail).
- COMMA 747: Il comma 747 modifica il comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 che autorizzava la concessione di agevolazioni entro determinati limiti temporali annuali i quali sono stati soppressi comportando la riapertura dei termini di presentazione delle istanze permettendo il pieno utilizzo dello stanziamento previsto dal legislatore per tale misura (498,861 milioni di Euro). Infatti l’elenco approvato dal Mise il 7 dicembre scorso utilizzava solo 275 milioni di Euro.
3 – DALLE REGIONI I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SU INVESTIMENTI IN AREA SISMA (Legge di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205).
- COMMA 743: Il comma 743 riscrive l’art. 20 del D.L. 189/2016, che disciplina la concessione di contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti.Il nuovo testo previsto dal comma in esame riconduce ad un’unica procedura di erogazione tutte le richieste di contributo prevedendo che: – l’erogazione avvenga sempre nella forma di contributo in conto capitale; – sia comunque riconosciuta priorità alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici. L’unificazione dei due canali di erogazione consente di chiarire che il soggetto competente all’erogazione dei contributi sono solo i vice commissari.
- COMMA 744: Il comma 744 modifica in più punti l’art. 24 del D.L. 189/2016 che disciplina una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nelle zone colpite dagli eventi sismici. Il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame elimina uno dei due canali di finanziamento previsti dal testo vigente, vale a dire quello dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. Le risorse attualmente previste dal testo vigente (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) vengono quindi finalizzate interamente (e non per “almeno il 70%” delle risorse, cioè dei citati 10 milioni) al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici.
In sintesi uno stanziamento complessivi di 35 milioni di euro è ora riservato alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ossia i Presidenti delle 4 Regioni coinvolte dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).
4 – MUTUI A TASSO ZERO FINO A 30.000 EURO PER LE IMPRESE DANNEGGIATE (attuazione a cura di Mise-Inivitalia)
L’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 del commissario straordinario per la ricostruzione ha avviato l’iter di attuazione della misura per sostenere, con uno stanziamento d 9 milioni di euro, il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori del cratere sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento (Art. 24 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, nr.189).
5 – ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE IN CERCA DI ATTUAZIONE.
Altre misure agevolative previste dai decreti sul sisma attendono ancora una loro concreta attuazione da parte dei diversi organi competenti:
- CONTRIBUTI PER DANNI INDIRETTI (attuazione a cura delle 4 Regioni)
- CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 45% PER INVESTIMENTI IN AREA SISMA(attuazione a cura del Mise)
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI IN SICUREZZA IN AREA SISMA(attuazione a cura dell’Inail). Nel frattempo l’Inail ha emanato il bando ordinario 2017 con uno stanziamento di 249,4 milioni di euro.
6 – AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO DA INVITALIA
Per accelerare il rilancio del sistema produttivo nei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017, il Ministero dello Sviluppo economico con decreto 22 dicembre 2016, ha esteso ai Comuni terremotati il regime di aiuto di cui alla legge 181/89. Le 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) hanno approvato lo schema di Accordo di programma con il ministero dello Sviluppo economico (Mise) e Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Mise) per rilanciare il sistema produttivo dei comuni terremotati, con una disponibilità dal Fondo per la crescita sostenibile di 48 milioni di euro, così ripartiti tra le 4 regioni:
Regione | Stanziamento | % |
ABRUZZO | 4.800.000 | 10% |
LAZIO | 6.720.000 | 14% |
MARCHE | 29.760.000 | 62% |
UMBRIA | 6.720.000 | 14% |
Totale | 48.000.000 | 100% |
Le agevolazioni finanziarie sui piani di investimento in campo manifatturiero (industriale o artigianale), energetico, turistico e commerciale di importo superiore ad 1,5 milioni di euro, possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile, di cui fino al 25% a fondo perduto e fino al 50% di mutuo agevolato. Si attende per i primi mesi del 2018 l’emanazione del bando da parte dei Invitalia.
6– PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI SOSPESI AL 31 MAGGIO 2018 (Legge di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205).
- COMMA 736: Prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare, con un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9) i tributi in precedenza sospesi.
- COMMA 736: Prorogata al 31 dicembre 2018 l’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi(Irpef, Ires), dei redditi da fabbricati inagibili situati nei territori terremotati.
- È differita al 1° giugno 2018 la ripresa dell’attività ordinaria degli agenti di riscossione relativa agli accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nonché al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 Collegato fiscale, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172).
7 – PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI PREVIDENZIALI SOSPESI AL 31 MAGGIO 2018 (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 Collegato fiscale, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172)
L’articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha sostituito il terzo periodo dell’articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 con il seguente: gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018. Quindi, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati1.
In base al nuovo testo dell’articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il termine del 30 ottobre 2017 per la ripresa dei versamenti sospesi è stato dunque differito al 30 maggio 2018 ed, in casi di richiesta di rateazione, il numero massimo di rate è stato modificato da 18 a 24.
In merito al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi sospesi da agosto/ottobre 2016 fino al 30 settembre 2017 e da pagarsi entro il 31 maggio 2018 sono intervenute la Circolare INAIL n. 53 del 19 dicembre 2017 ed un Messaggio Inps del 29 dicembre 2017 ai quali si rinvia anche per i dettagli su eventuali piani di rateazione.
8 – LE IMPOSTE 2018 DELLE IMPRESE POSSONO ESSERE PAGATE CON MUTUI A TASSO ZERO
Agli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori è stata invece data la possibilità di contrarre, presso istituti bancari convenzionati, finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti per il 2018, restituendo solo la quota capitale dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i tributi dovuti nel 2018) in 5 anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
9 – PROROGA SOSPENSIONE BOLETTE UTENZE FINO AL 31 MAGIO 2018 (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 Collegato fiscale, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172)
La sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze (anche fornite sul mercato libero) nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas e nei settori delle assicurazioni e della telefonia è prorogata al 31 maggio 2018. sono previsti provvedimenti delle competenti autorità di regolazione per disciplinare la rateizzazione (non inferiore a 36 mesi) delle fatture sospese.
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